Sgravi contributivi per assunzioni

L’art. 12 del DDL stabilità 2015 introduce uno sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro, per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 per un periodo massimo di 36 mesi.
L’esonero non è riconosciuto per il premio Inail e non spetta ai datori di lavoro del settore agricolo, per i contratti di apprendistato e per il lavoro domestico.
A fronte dell’introduzione del nuovo sgravio contributivo, viene prevista la soppressione con riferimento ai contratti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei benefici contributivi previsti dalla legge 407/90.
I requisiti sono
– lavoratore non occupato nei 6 mesi che precedono l’assunzione;
– lavoratore che non deve aver già usufruito del beneficio in relazione ad una precedente assunzione;
– lavoratore che non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o con altri datori di lavoro nel medesimo gruppo, nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015.
La dotazione finanziaria è pari a 1 mld di euro per ciascuna annualità 2015, 2016, 2017 e 500,000 per il 2018.

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