Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Tale intervento si affianca a quello previsto dalla Legge 49/85, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, Soficoop sc e CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.
L’intervento agevolativo prevede, quindi, che il finanziamento agevolato a favore delle società cooperative si affianchi alla partecipazione delle predette società finanziarie ai sensi della legge Marcora, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
In considerazione della complementarità esistente tra i due interventi, lo stesso decreto 4 dicembre 2014 prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico a cui è affidata l’attuazione degli interventi nel capitale proprio ai sensi della legge Marcora.
Per la concessione dei finanziamenti agevolati le risorse ammontano, complessivamente, a circa 9,8 milioni di euro.
I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere:
sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e hanno un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (importo comunque non superiore a euro 1.000.000,00).
Con decreto direttoriale 16 aprile 2015 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell’ intervento.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal 20 luglio 2015