Imprenditore agricolo

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE – (IATP), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. L’art.13 della L.233/90, nel definirne la figura, già prevista  dall’art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all’attività  agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).

Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs 99/2004 che ha  modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)

Per reddito viene preso a base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche.

Il D.lgs 101/2005 ha disposto,inoltre, che le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.(Circ.48/2006)

La competenza in materia di riconoscimento dello Status di IAP è riconosciuta alle regioni. Lo status di IAP può essere riconosciuto oltre che alle persone fisiche anche a:

  • Società di persone: Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP (Accomandatario in caso di Sas)
  • Cooperative
  • Società di capitali: La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore

Le Società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate I.A.P., qualora lo statuto abbia un oggetto sociale in cui sia previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole. Inoltre la Ragione Sociale o la Denominazione sociale delle Società, che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, deve contenere l’indicazione di Società Agricola, le Società che adeguano la ragione sociale o la denominazione sociale, con l’indicazione di Società Agricola ed adeguano lo statuto, sono esenti dal pagamento di tributi e diritti dovuti, per il suddetto aggiornamento, negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

Requisiti

  • Conoscenze e competenze professionali: Possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o in Medicina Veterinaria o in Scienza delle Produzioni Animali o in Scienze delle Tecnologie Alimentari, o di Diploma Universitario per le medesime aree professionali, ovvero di Diploma di Istituto Tecnico Agrario o di Istituto Professionale ad indirizzo Agrario; oppure: Esercizio di attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica; oppure Possesso di Attestazione di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative
    comunitarie, statali o regionali.
  • Tempo dedicato: Dedicare all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% nelle zone svantaggiate)
  • Reddito: Ricavare dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro
  • Previdenza: Iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dell’agricoltura

Attestazione provvisoria dei requisiti

I richiedenti la qualifica IAP che non sono in possesso di uno o più requisiti, possono comunque presentare istanza alla Provincia competente per territorio, che avvia la procedura di iscrizione in sotto-condizione, nel termine di due anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti, il termine di due anni può essere prorogato di altri due anni, in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture
dell’azienda agricola o il verificarsi di particolari eventi documentabili, (Investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere). Se alla scadenza dei due anni o dei quattro anni per l’eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non venissero rispettate, il richiedente decadrà dalla qualifica e perderà tutti i benefici conseguiti con essa. I richiedenti inoltre si impegnano a mantenere per almeno 5 anni le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento, con l’obbligo di segnalare alla Provincia competente, tutte le modifiche successive ai requisiti.

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