A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE – (IATP), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. L’art.13 della L.233/90, nel definirne la figura, già prevista dall’art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all’attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).
Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs 99/2004 che ha modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Per reddito viene preso a base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche.
Il D.lgs 101/2005 ha disposto,inoltre, che le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.(Circ.48/2006)
La competenza in materia di riconoscimento dello Status di IAP è riconosciuta alle regioni. Lo status di IAP può essere riconosciuto oltre che alle persone fisiche anche a:
Le Società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate I.A.P., qualora lo statuto abbia un oggetto sociale in cui sia previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole. Inoltre la Ragione Sociale o la Denominazione sociale delle Società, che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, deve contenere l’indicazione di Società Agricola, le Società che adeguano la ragione sociale o la denominazione sociale, con l’indicazione di Società Agricola ed adeguano lo statuto, sono esenti dal pagamento di tributi e diritti dovuti, per il suddetto aggiornamento, negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.
Requisiti
Attestazione provvisoria dei requisiti
I richiedenti la qualifica IAP che non sono in possesso di uno o più requisiti, possono comunque presentare istanza alla Provincia competente per territorio, che avvia la procedura di iscrizione in sotto-condizione, nel termine di due anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti, il termine di due anni può essere prorogato di altri due anni, in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture
dell’azienda agricola o il verificarsi di particolari eventi documentabili, (Investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere). Se alla scadenza dei due anni o dei quattro anni per l’eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non venissero rispettate, il richiedente decadrà dalla qualifica e perderà tutti i benefici conseguiti con essa. I richiedenti inoltre si impegnano a mantenere per almeno 5 anni le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento, con l’obbligo di segnalare alla Provincia competente, tutte le modifiche successive ai requisiti.