Lavoro autonomo

L’Art. 2222 c.c.  indica nel lavoratore autonomo colui che si obbliga, dietro il pagamento di un corrispettivo, a compiere un opera o un servizio prevalentemente con il proprio lavoro sia manuale che intellettuale e senza vincolo di subordinazione. I soggetti che rientrano in questa categoria sono in generale dotati di partita iva ma tra i vari adempimenti, non producendo reddito d’impresa, non sono iscritti in Camera di Commercio. In questa categoria rientrano ad esempio i liberi professionisti indipendenti (in genere iscritti in gestione Separata Inps) o i liberi professionisti per i quali è richiesta la preventiva iscrizione ad un albo (avvocati, architetti, ingegneri ecc.). Tra il lavoratore autonomo e l’imprenditore individuale ci sono notevoli differenze in primis dal punto di vista fiscale (ad. es. sui compensi per il primo si applica la ritenuta d’acconto mentre su quella dell’imprenditore individuale no).

La differenza è legata soprattutto alle modalità di svolgimento dell’attività e non sempre è facile da cogliere. Quando prevale il capitale e l’organizzazione di norma si produce un reddito d’impresa; quando prevale invece il lavoro proprio del soggetto su capitale ed organizzazione di mezzi si produce reddito da lavoro autonomo.

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